Prestazioni
Criteri di determinazione delle prestazioni
FONDAV è un fondo a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 124 del 1993. L’entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati, ai rendimenti conseguiti nella gestione del patrimonio e quindi al valore attuale della posizione individuale di ciascun aderente alla data di erogazione della prestazione; a tal fine, la posizione di ciascun aderente è evidenziata in appositi conti individuali. Al verificarsi delle condizioni previste dalla presente scheda l’iscritto ha diritto a richiedere l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e mantiene la condizione di associato.
Prestazioni pensionistiche
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia viene conseguito da ciascun aderente al compimento dell’età pensionabile stabilita per il “Fondo di Previdenza per il Personale di Volo dipendente da Aziende di Navigazione Aerea”, di cui alla legge n. 859 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, decorsi almeno cinque anni di adesione a FONDAV. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per anzianità viene conseguito in caso di cessazione dell’attività lavorativa ad un’età non inferiore di dieci anni a quella prevista per il pensionamento per vecchiaia, decorsi almeno quindici anni di adesione a FONDAV. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 124 del 1993, per gli aderenti che alla data del 31.12.1995 possano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni interi al “Fondo di Previdenza per il Personale di Volo dipendente da Aziende di Navigazione Aerea”, di cui alla legge n. 859 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto alla prestazione pensionistica complementare di anzianità si consegue decorsi dieci anni di adesione a FONDAV fermo restando il requisito di età sopra richiesto al momento della cessazione dell’attività lavorativa. L’anzianità di iscrizione che l’Associato abbia maturato presso altri fondi pensione ovvero forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del D.Lgs 124/93 è riconosciuta ai fini dei requisiti per il diritto alle suddette prestazioni pensionistiche.
Eventualità di decesso dell’aderente
In caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall’iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza delle disposizioni dell’aderente e di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo. Il Fondo provvede alla liquidazione della posizione entro sei mesi dal ricevimento della richiesta da parte degli aventi diritto.
Modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche
E’ previsto che le prestazioni del Fondo vengano erogate – per la parte non liquidata in forma di capitale – secondo le modalità e disposizioni più avanti indicate, esclusivamente mediante convenzioni stipulate con Assicurazioni Generali S.p.A. e UGF Assicurazioni S.p.A. selezionate secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento. Le convenzioni definiscono le modalità ed i termini per l’erogazione delle prestazioni, anche tenendo conto dell’esigenza di superare le diversità di trattamento attualmente in essere tra i lavoratori e le lavoratrici.
Prestazioni in forma di capitale
L’aderente ha diritto di richiedere la liquidazione della prestazione in forma di capitale, per un importo non superiore al cinquanta per cento del valore attuale della posizione individuale alla data di erogazione della prestazione. Qualora l’importo ottenuto convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell’aderente quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore rispetto all’importo dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della legge 335 del 1995, l’aderente potrà optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato. In deroga a quanto precede, l'aderente al quale venga riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta, lo status di "vecchio iscritto" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 124 del 1993, potrà optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo della prestazione maturata.
Anticipazioni
Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto può conseguire un'anticipazione delle prestazioni a valere anche sull'intera posizione individuale maturata esclusivamente per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione dei contributi accumulati sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali maturati dall'iscritto, per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.
Prestazioni accessorie
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha stipulato due convenzioni con Assicurazioni Generali S.p.A e UGF Assicurazioni S.p.A per l'erogazione, secondo criteri assicurativi, di prestazioni di invalidità e premorienza agli aderenti che ne facciano richiesta. La scelta delle imprese di assicurazione è avvenuta tenendo conto delle modalità previste dalla normativa di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha disciplinato le modalità ed i termini per la richiesta delle prestazioni da parte degli aderenti, prevedendo in ogni caso che i costi delle stesse siano posti a carico dei richiedenti.
Documentazione Istituzionale
- Statuto e Regolamento elettorale
- Documento sulle Anticipazioni
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